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L’Enea penalizza i lavoratori stabilizzati non riconoscendo l’anzianità di precariato

Il diritto al riconoscimento del lavoro a tempo determinato, affermato dalle numerose sentenze in favore dei lavoratori, non vale all’Enea.

22/02/2012
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Andando in controtendenza alle numerose sentenze favorevoli al diritto al riconoscimento dell’anzianità per i lavoratori a tempo determinato, fra cui in particolare quella dell’Ispra che definisce la stabilizzazione la logica evoluzione del periodo di lavoro prestato a tempo determinato, l’Enea con passi da gambero, perché non lo aveva fatto precedentemente, cambia la matricola e paga retroattivamente il Tfr agli stabilizzati! Tutto ciò per impedire a questi lavoratori di valorizzare quanto svolto proficuamente nelle attività durante il periodo di contratto a tempo determinato e per complicare le vertenze che stanno partendo proprio in questi giorni all’Enea, dopo le tabelle di equiparazione.

Ma non è solo in questo campo che l’Enea brilla per la solerzia con cui interviene a sfavore dei precari e degli ex-precari, che cerca di dividere i lavoratori con vaghe promesse. Su tutto questo la FLC esprime la propria posizione di forte dissenso e critica nei confronti dell’Ente.

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COMUNICATO FLC CGIL
Accanimento contro i precari e gli ex precari

L'Enea ha inviato, tramite raccomandata, ai dipendenti stabilizzati nel gennaio 2008 (ex finanziaria 2007) una lettera con cui gli si annuncia un cambio retroattivo della matricola del periodo di contratto TD in corso all'atto della stabilizzazione ed in cui si attesta di voler liquidare il TFR dello stesso contratto TD previa controfirma consensuale dei moduli allegati. Tale lettere arrivano fatalmente proprio dopo una sentenza che ha invece riconosciuto a dipendenti dell’Ispra anzianità del periodo svolto a tempo determinato.

Secondo i legali della CGIL non c'è obbligo da parte del dipendente a sottoscrivere alcunché di quanto richiesto nella lettera raccomandata. Anzi si ricerca una firma consensuale per complicare le future vertenze riguardanti il riconoscimento degli anni di anzianità di precariato.

In ogni caso le spettanze TFR non sono pregiudicate e possono sempre essere rivendicate anche nel futuro, al massimo si possono perdere gli interessi legali.

La procedura di tale azione da parte dell'ENEA risulta quantomeno dubbia e sospetta, soprattutto quando si richiedono, per esempio, informazioni che l'ente possiede già (come quelle necessarie per l'accredito del TFR).

Le lettere fanno riferimento alla Disposizione Commissariale n.352/2011/COMM. fino a pochi giorni fa sconosciuta e resa pubblica dopo forte richiesta della Flc Cgil. Sembrerebbe che tale disposizione faccia seguito ad un parere chiesto dall’ENEA all'Avvocatura dello Stato sulla gestione della continuità tra i contratti TD ed i contratti TI e sull’interpretazione della circolare 5 del 2008 della Funzione Pubblica.

Costatiamo, come nel caso del travaglio delle assunzioni del concorsone, su cui siamo in attesa di uno sblocco finalmente conclusivo, che anche questa nuova penalizzazione ha origine da garbugli nella gestione Enea, per cui i td nel tempo hanno avuto trattamenti diversi, e così l'ente invece di seguire un'altra strada più favorevole al personale ha scelto l'incompetente Avvocatura per coprirsi contabilmente o da ricorsi,  ma punendo di nuovo il precariato. In realtà l'Avvocatura dello Stato non è, specie in un contenzioso, organo terzo. Inoltre quest’organo è stato chiamato a un’interpretazione di una vecchia e contraddittoria circolare della Funzione Pubblica. 

Per esempio, è stato sottoscritto in seguito, nel maggio 2009,  il contratto EPR attualmente in vigore  nel quale si riconosce proprio l'anzianità di livello del periodo TD. Per esempio si afferma che ai fini dell’anzianità di livello necessaria “ i periodi di anzianità ivi indicati comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nello stesso Ente e nel medesimo profilo”. Invece nella disposizione Commissariale si afferma che la precedente attività “è priva di continuità con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell’anzianità di servizio”!!!. Non parliamo poi di quanto riaffermato dalla Corte europea.

Crediamo che dividere il personale ex Td in due è quindi un errore. Evidenziare che le prerogative di ricostruzione di carriera (poi bisognerà vedere quali, anche se si ammette una situazione di debito da parte dell’ente) sono assegnabili solo ai TD che sono divenuti TI in base ad un concorso ma non stabilizzati, è qualcosa di ingiusto prima di tutto; ma anche le basi sono evidentemente  illogiche e poi si sa che sulle prerogative in parità di mansioni più volte si è persino pronunciata la suprema corte. Ma questo al vertice dell’Enea non interessa. 

Ormai è norma in ENEA trovare l'appiglio per fare qualche deroga quando c’è l’interesse nel favorire qualche procedura “accelerata”, e nello stesso tempo cercare il cavillo per ledere dei diritti verso intere categorie di dipendenti. Non è possibile continuare ad avere dipendenti di serie A e dipendenti di serie B.

Tutto questo succede mentre ancora si penalizza nell'inquadramento del contratto EPR tutto il personale precario ricercatore: colleghi con contratti a tempo determinato, assunti come ricercatori,  inquadrati addirittura come funzionari d'amministrazione (pur possedendo il dottorato o tre anni di esperienza). Questo, a nostro avviso, è un abuso gravissimo e un diritto leso che non trova giustificazioni. Ci ritorneremo presto su tutto il complesso penalizzante perseguito dall’Amministrazione. A  partire dalla ventilata ipotesi di ricorrere a soli scorrimenti per i 60 posti circa nel turnover 2011, sacrificando ancora una volta le competenze interne dimenticate per incuria nell’ambito del concorsone. La Flc Cgil già a novembre, allora da sola, ha respinto questa ipotesi  che viola quanto concordato a fine 2010 dallo stesso Commissario. Le proiezioni fatte dalle liste precari (purtroppo in assenza di dati e di trasparenza siamo tornati alla controinformazione) d’altra parte ci dicono che solo 25 posizioni negli scorrimenti coprirebbero attività interne già consolidate, le quali, dunque, rimarrebbero prive di stabilità 

La sentenza che ha riguardato dipendenti dell’Ispra ex precari va proprio in direzione opposta a quella intrapresa dall’ENEA, sostenendo che la stabilizzazione non è una discontinuità rispetto al contratto TD ma ne è la conseguente conclusione. La sentenza costituisce, quindi, anche una nuova smentita della fatidica Circolare n. 5/2008, con cui si vorrebbe imporre che le stabilizzazioni fossero considerate a tutti gli effetti assunzioni ex novo, quindi al livello iniziale del profilo posseduto e con anzianità zero.

Per quanto ci riguarda, confermiamo che, dopo la chiusura del nuovo inquadramento EPR, ci prepariamo a rilanciare nei prossimi giorni la vertenza di riconoscimento dell’anzianità dei periodi di precariato.

17 febbraio 2012

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