ENEA
6 aprile 2004
Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro
per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale nel biennio 2002 – 2003 al personale non dirigente dell’enea
In data 6 aprile 2004 alle ore 12.00 ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN:
nella persona del del Dott. Antonio Guida per delega
del Presidente Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali
CGIL/SNUR firmato
CGIL firmato
CISL/RICERCA firmato
CISL firmato
UIL/PA firmato
UIL firmato
CISAL/RICERCA firmato
CISAL firmato
UNIRI(ANPRI/EPR-RICERCA)
CIDA
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di contratto nel testo che si allega
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
NEL BIENNIO 2002-2003 AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi degli artt. 47, 48 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE (ENEA).
2. Il presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, per il biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell’art. 2, comma 6 del CCNL personale non dirigente ENEA del 21/2/2002.
Art. 2
Indennità di vacanza contrattuale
1. Al personale destinatario del presente CCNL, è corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale - determinata con gli stessi criteri, modalità e scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 - negli importi mensili lordi e con le decorrenze di cui alla tabella A, allegata al presente CCNL.
2. L’indennità di cui al comma 1 è erogata fino al suo riassorbimento con gli incrementi contrattuali che saranno corrisposti per il biennio economico 2002-2003.
Indennità di vacanza contrattuale