FLC – CGIL CISL – FIR UILPA-UR CISAL-RICERCA
Roma, 9 febbraio 2005
- Al Presidente ENEA
Prof. Carlo Rubbia
- Ai Consiglieri Amministrazione ENEA
- Al D.G. ENEA
Ing. G. Lelli
- Al Delegato della Corte dei Conti
Dott. Giorgio Putti
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Emanuele Carabotta
-Ai Revisori dei Conti
Dott. Enzo Carmine Delli Quadri
Dott. Maurizio Iannuzzi
Oggetto: Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ENEA
Il C. d. A. dell’ENEA nella riunione del 20 gennaio u.s. ha approvato il bilancio di previsione 2005 ed il regolamento d’organizzazione e funzionamento dell’Ente.
Com’è noto gli argomenti, con particolare riferimento all’oggetto, impattano sulla gestione del lavoro e sulle politiche del personale e sono oggetto, d’informazione preventiva alle OO.SS. secondo quanto previsto dall’ art. 19 legge 59/97, dal Dlgs. 165/01 e dall’art. 6 del contratto Collettivo di lavoro 1998-2001 del personale ENEA, tuttora vigente.
Il regolamento deliberato, inoltre sostituisce ben quattro regolamenti esistenti, per cui esso assume un’importanza vitale per il buon funzionamento dell’ENEA e per la corretta gestione delle risorse.
Soltanto il 2 febbraio u.s. (a due settimane circa dalla delibera), l’ENEA ha convocato le OO.SS. per un’illustrazione sommaria dei contenuti del regolamento che dovrà essere spedito agli organi competenti per l’approvazione prevista dal Dlgs. 257/03.
Le scriventi OO.SS. in relazione al testo presentato ravvisano evidenti vizi di legittimità sui contenuti stessi del documento oltre che sulla procedura adottata dal C.d.A. dell’ENEA che ha ignorato un passaggio decisivo e previsto per legge, quale la preventiva informazione alle OO.SS.
In particolare:
1. Il riferimento alle relazioni sindacali di cui al Dlgs.165/01 è omesso in tutto il documento, per cui il testo dovrebbe essere integrato con un capoverso iniziale che citi "per tutto quanto contenuto nel documento in relazione al sistema di relazioni sindacali con particolare riferimento al personale si fa riferimento a quanto disposto dal Dlgs. 165/01 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale".
2. L’art. 7 prevede la possibilità di tenere segreto il verbale della riunione del C.d.A. con delibera dello stesso. Tale ipotesi appare in contrasto con quanto previsto dalla lg. 241/90 in materia di trasparenza degli atti, per cui il verbale conclusivo deve poter essere accessibile previo richiesta ai sensi della citata legge.
3. L’art. 21 prevede la possibilità per le commissioni consiliari di avvalersi per il tramite del D.G. di "specialisti ed esperti anche esterni". Tale previsione deve essere circoscritta a situazioni particolari in cui "nella struttura burocratica dell’Ente tali professionalità non siano presenti e fatto obbligo di comunicazione agli organi di controllo interno" secondo quanto stabilito dalla recente lg. 191/04, in materia di ricorso a consulenze esterne.
Quanto riportato nel precedente punto, viene ulteriormente avvalorato dall’art. 31 del regolamento che stabilisce il principio della responsabilità in solido dei revisori con gli amministratori dell’Ente "per i danni derivanti dai fatti o dalle omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica."
4. Appare inopportuna l’istituzione "random" di unità organizzative locali prevista all’art. 33 ma non contemplate nel "Nuovo assetto organizzativo dell’ENEA nel quadro del dlgs 257/01". (doc. ENEA (2004)102/C.A.BIS Rev.1.
5. All’art. 35 in materia di Contratto di lavoro di diritto privato al D.G., va specificato che se dipendente dell’Ente il D.G. è posto in aspettativa per l’intera durata del contratto.
6. All’art. 36 fine primo comma è prevista la possibilità per il D.G. di conferire deleghe "al vice direttore, ai dirigenti o ad altri soggetti". Va specificata la natura degli "altri soggetti", comunque non esterni all’Ente.
7. l’art. 37 prevede che sia il C.d.A. a nominare il vice direttore generale, prerogativa che dovrebbe essere assegnata al D.G.
8. All’art. 40 comma b, va specificato che "i piani di acquisizione delle nuove risorse, della mobilità, della formazione professionale" sono regolati dal rapporto con le OO.SS. previsto dal dlgs 165/01 e dal CCNL.
9. All’art. 41 non si comprende la corretta collocazione dell’ufficio affari legali definito "nell’ambito ed a latere delle funzioni di direzione generale" va meglio specificato.
10. Sempre all’art. 41 comma 2 va regolamentata la possibilità di "ricorso alla collaborazione di consulenti esterni", in osservanza della già citata lg. 191/04.
11. L’art. 43 fa riferimento alla legge 286/99 ma al terzo comma del paragrafo 2 accomuna in deroga alla legge stessa il personale dipendente con il personale con incarico dirigenziale.
Dovrebbe essere noto, che i controlli e la valutazione previsti dalla su citata legge devono riguardare esclusivamente il personale dirigente. Per il rimanente personale, fermo restando la possibilità dell’amministrazione di attivare strumenti di controllo (entro determinati limiti), il sistema di valutazione attiene al Contratto collettivo di lavoro ed alla concertazione con le OO.SS. dallo stesso prevista.
12. Per le ragioni sopra esposte appaiono, in tutta evidenza illegittime l’istituzione dell’"ufficio per il controllo interno e la valutazione" previsto all’art. 46 del regolamento e la possibilità di ricorso alla collaborazione di consulenti ed esperti esterni all’uopo prevista nel medesimo articolo.
13. L’organo collegiale "per il controllo strategico" così come previsto nell’art. 47 con due "esterni" nominati dal C.d.A. e un solo interno non appare equilibrato e comunque la verifica della "corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo", dovrebbe prevedere il coinvolgimento obbligatorio dei revisori dei conti (responsabili in solido con gli amministratori).
14. Va meglio definito con regolamento interno l’utilizzo di personale Enea nella società di gestione di cui all’art. 50 del regolamento.
Vanno parimenti regolamentati i criteri di accesso a collaborazioni esterne ed al ricorso di "esperti" da parte della società di gestione per evitare rischi di elusione della lg.191/04.
Andrebbe evidenziata l’incompatibilità per i membri del C.d.A. dell’ENEA ad essere nominati nel C.d.A. della società (interamente a capitale ENEA), per evitare conflitto di interessi tra chi nomina e nominato.
15. Vanno identificate "le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici che possono essere determinati dal C.d.A."a soggetti esterni secondo l’art. 59 del regolamento.
16. L’art. 62 al comma 8 prevede che "le somme destinate ai rinnovi del contratto di lavoro
del personale dipendente siano accantonate nel fondo di riserva" . Tale previsione va abolita stabilendo che le risorse per i rinnovi contrattuali devono afferire in esplicito e titolato capitolo di spesa.
17. L’art. 62 comma 3 prevede che " i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti ai fini amministrativi.". Vanno esclusi da questa previsione i residui di spesa relativi al personale.
18. Appare in controtendenza rispetto agli obiettivi della lg 191/04 in materia di riduzione delle spese, la previsione di cui all’art 98 comma 4 che assegna al titolare del centro di responsabilità amministrativa la possibilità di conferire incarichi professionali esterni fino a 50000 euro + IVA
"Il decentramento delle spese relative al conferimento di consulenze e di incarichi esterni", potrebbe apparire come il tentativo di eludere la normativa vigente, secondo quanto affermato dallo stesso Procuratore generale della Corte dei Conti nel recente discorso di apertura dell’anno giudiziario. Va abolita questa possibilità, in subordinata definito il numero massimo di incarichi attribuibili e ridotti gli importi .
19. Il titolo VIII del regolamento, relativamente all’intera sezione dedicata alla dirigenza non definisce il quadro normativo di riferimento, ovvero, all’art. 111 sono riportati testualmente i contenuti dell’art. 19 comma 6 dlgs 165/01 ma non i vincoli che tale normativa impone.
Se la materia fosse rigidamente ricondotta verso le previsioni pubblicistiche:
- il contingente massimo di dirigenti di prima e di seconda fascia andrebbe identificato per obbligo di legge;
- la previsione di cui all’art. 111 comma 3, relativa al ricorso fino al 30% dell’organico a personale esterno all’amministrazione apparirebbe illegittima in assenza della ripartizione tra dirigenti generali e di seconda fascia;
- la stessa quantificazione della dotazione organica apparirebbe non determinabile senza tale ripartizione.
20. Non sono chiari i titoli richiesti per l’accesso alla qualifica dirigenziale di cui all’art. 110 commi a) e b) , ovvero va definito alla luce del nuovo ordinamento universitario se per "laurea riconosciuta dall’ordinamento universitario" si intenda laurea di primo livello o laurea specialistica, ovvero specificare cosa si intende per titolo post universitario (3+2 oppure 5+ al fine di evitare interpretazioni di natura soggettiva )
In virtù delle ragioni sopra esposte, queste OO.SS., chiedono di modificare il regolamento di cui in oggetto secondo le indicazioni sopra riportate prima dell’invio agli organi competenti per l’approvazione.
Con riserva di invio agli organi competenti di quanto non verrà recepito e con ulteriore riserva di tutela in sede giurisdizionale per eventuali illegittimità riscontrabili nel regolamento eventualmente approvato.
Distinti saluti
FLC - CGIL FIR – CISL UILPA–UR CISAL RICERCA ENEA